Siete qui:

  1. Home
  2. Avvisi
  3. Assegno ai nuclei familiari...

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

pubblicato il 01 marzo 2013

Il responsabile del servizio

Visto l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare»;

RENDE NOTO

– la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l'anno 2013, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2014;

– sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;

– ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell'art. 27, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici;

– l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 139,49 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;

– il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;

– la domanda e la dichiarazione unica, se quest'ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio;

– il valore dell'indicatore della situazione economica, per le domande relative all'anno 2013,
è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in
€ 25.108,71;

– il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

Questo avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, lì 01.03.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mirco Rumori

Comune di San Venanzo (TR) | Piazza Roma, 22 - 05010 San Venanzo (TR) | Tel. 075 875123 - 075 875386 | info@comune.sanvenanzo.tr.it

PEC: comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it - Partita IVA e Codice Fiscale: 00185990553

Valid XHTML 1.1 Valid CSS [Valid RSS] Powered by SmartControl

Powered by Akebia - Content Management System Smart Control