Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
pubblicato il 01 marzo 2013
Il responsabile del servizio
Visto l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare»;
RENDE NOTO
– la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l'anno 2013, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2014;
– sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
– ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell'art. 27, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici;
– l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 139,49 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
– il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
– la domanda e la dichiarazione unica, se quest'ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio;
– il valore dell'indicatore della situazione economica, per le domande relative all'anno 2013,
è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in
€ 25.108,71;
– il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.
Questo avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.
Dalla residenza comunale, lì 01.03.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mirco Rumori