IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013
pubblicato il 04 giugno 2013
Di seguito vengono riportate alcune informazioni utili per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria che scade il 17 giugno 2013: si invitano, innanzitutto, i contribuenti a non copiare il modello F24 utilizzato per il versamento dello scorso anno, in quanto tutta l'imposta, ad eccezione di quella dovuta per gli immobili di categoria D (di cui parleremo in seguito), sarà introitata dal Comune (si consiglia di utilizzare il programma per il calcolo disponibile sul nostro sito, che permette anche la stampa dell'F24).
Si informa, inoltre, che è sospeso ed eventualmente rinviato al 16 settembre il versamento della prima rata IMU
solo ed esclusivamente per:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si ricorda che possono essere considerate pertinenze soltanto una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Qualora si possiedano ulteriori unità immobiliari accatastate nelle categorie di cui sopra le stesse vanno regolarmente pagate con l'aliquota ordinaria. Si precisa che per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
L'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel
gruppo catastale "D" (immobili produttivi).
Per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi):
a) la quota fissa del 7,60 per mille è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925
b) la differenza dell' 1,40 per mille deliberata dal Comune (aliquota 9,00 per mille), quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo 3930
Moltiplicatori rendite catastali:
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013";
LE ALIQUOTE
La prima rata in scadenza il 17 giugno dovrà essere pagata applicando le aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2012, salvo procedere all'eventuale conguaglio al momento del versamento della rata in scadenza a dicembre qualora il Comune deliberi nel frattempo aliquote diverse:
ALIQUOTA IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (come sopra specificato) 4,00 per mille
ALIQUOTA IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (ivi comprese le aree fabbricabili) 9,00 per mille
Si ricorda, infine, che le detrazioni sono le stesse in vigore nell'anno 2012.