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Misure preventive contro le zanzare e le malattie trasmesse da vettore

pubblicato il 21 marzo 2015

IL SINDACO

CONSIDERATO che è necessario intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di zanzare anche in considerazione del fatto che:

- nel corso dell’estate 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunya nell’area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre (Aedes albopictus);

- nel corso della estate 2009 si sono verificati, in otto provincie del nord Italia, numerosi casi di contagio da West Nile Disease (WND), febbre del Nilo, e che tale virus ha anche quale vettore la zanzara autoctona Culex pipiens;

- è documentata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC 2014) l’attuale presenza e diffusione in tutto il territorio regionale delle zanzare (Aedes albopictus e Culex pipiens) responsabili della trasmissione all’uomo di numerose malattie;

- l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario esercitare la lotta alle zanzare agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all’art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 (“Attribuzione dei comuni”) e dell’articolo 32, comma 3, (“Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 in tema di “definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;

VISTA la legge regionale 12 novembre 2012, n. 18: “Ordinamento del servizio sanitario regionale”

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3;

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n.13 del 19.07.1991 e n. 42 del 25.10.1993;

VISTA le deliberazioni di Giunta Regionale dell’Umbria n° 443 del 9 aprile 2003, n° 543 del 12/05/2004, n. 662 del 12.4.2005, n. 865 del 24.05.2006 e n. 469 del 26.03.2007, nonché i relativi Decreti del Presidente della Giunta regionale;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 14/06/2013 inerente “Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento a Chikungunja, Dengue e West Nile Desease”;

VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle “Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia“ predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità;

PRESO ATTO delle indicazioni tecniche contenute nella deliberazione della giunta della Regione Umbria n.1205 del 22/09/2008;

CONSIDERATA l’informativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in tema di “Malattie trasmesse da vettori” emanata in data marzo 2014;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’art. n. 50, comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco - quale rappresentante della comunità locale - viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

PRESO ATTO della nota della Azienda USL Umbria n 1, Dipartimento di Prevenzione, protocollo n. PEC del 17.2.2015, acquisita al protocollo del Comune con n. 778, con la quale si invita l’Amministrazione comunale ad emanare specifica ordinanza sindacale al fine di assicurare efficaci interventi volti alla prevenzione della diffusione delle zanzare, con particolare riferimento alla zanzara tigre, e delle malattie di origine tropicale;

VISTO l’art. n. 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante;

ATTESO che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con la competente Azienda USL, volte a informare e sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Umbria e/o dai Servizi sanitari locali;

CONSIDERATO che i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante;

ORDINA Nel periodo compreso tra il primo del mese di aprile 2015 ed il 31 del mese di ottobre 2015

1. A tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, ecc..., di: a. non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea; b. di eliminare negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo ( annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l'acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge; c. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane; in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l'acqua accumulatasi. d. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l’agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente.

2. A tutti gli amministratori di condomini di comunicare entro il 30 di aprile, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USLUmbria1, via fax allo 0755412460 oppure per e-mail zanzara@uslumbria1.it l’elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua gli interventi ed il prodotto utilizzato. Il trattamento può essere effettuato anche autonomamente.

3. Ai gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di: a. provvedere nel caso di impossibilità di procedere ad una idonea copertura degli pneumatici , alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni b. comunicare , in questo caso, almeno 48 ore prima dell’intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USLUmbria1. via fax al n.0755412460 oppure e-mail zanzara@uslumbria1.it che provvederà ai controlli necessari;

4. Ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento di rifiuti di: a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua . b. provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;

5. A coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli di : svuotare completamente ogni 2-3 giorni le vasche utilizzate come abbeveratoio per gli animali trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui, ecc... ; i trattamenti possono essere effettuati da Ditte specializzate oppure in proprio.

AVVERTE La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate. La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 100,00 per i privati cittadini e da € 250,00 ad € 500,00, per tutti gli altri soggetti citati nella presente ordinanza, ai sensi dell’articolo 7 bis del DLGS 267/2000.

DISPONE INOLTRE L’attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione del presente provvedimento e per l’applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n 1 - Servizio Controllo Organismi Infestanti – nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e tramite riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate Che la presente Ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata.

Copia della presente Ordinanza verrà notificata nelle forme di Legge a: Corpo di Polizia Municipale – sede Personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USLUmbria1 - Servizio Controllo Organismi Infestanti Altri corpi di Polizia

 

San Venanzo (TR), lì 11 marzo 2015

Il Sindaco F.to Marsilio Marinelli

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