Misure sanzionatorie per le deiezioni canine in luoghi di pubblico transito
pubblicato il 17 luglio 2014
ORDINA
A tutti i proprietari ed ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate delle loro custodia e/o conduzione, di:
RACCOGLIERE immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico, nelle aiuole e nei luoghi destinati allo svago dell’intero territorio comunale, con particolare riguardo al Parco Comunale di Villa Faina, al giardino Villa Valentini, ed ai marciapiedi destinati al passaggio pedonale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi, procedendo a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dagli animali a mezzo di sacchetti di carta o altre attrezzature idonee allo scopo, nonché tenere gli animali a guinzaglio;
AVVERTE
Che ai trasgressori della presente ordinanza verrà erogata una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis c. 1 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25.00 ad € 500,00;
Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni.
DISPONE
La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio e sostituisce a tutti gli effetti le Ordinanze Sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento. Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo relativo all’osservanza della presente Ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro 60 giorni dall’entrate in vigore oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data. La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente.