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Bando di concorso per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

pubblicato il 09 ottobre 2010

Ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999 N.755

"CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE"

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto che con deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999, n. 755 sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei contributi per l'accesso alle abitazioni in locazione;

Considerato che i contributi sono assegnati ai Comuni, i quali li erogano a conduttori di immobili di proprietà pubblica e privata, al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione;

RENDE NOTO

BANDO DI CONCORSO

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto registrato, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) Requisiti che deve possedere il solo richiedente,titolare della domanda:

A) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea e residenza nella Regione Umbria da almeno un anno.

Ai fini della sussistenza di tale requisito si possono cumulare anche periodi non continuativi di residenza, maturati negli ultimi cinque anni anteriori alla data del bando.

Sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani i profughi con riconoscimento giuridico dello status di rifugiato politico o per ragioni umanitarie.

B) Cittadinanza di altro Stato e residenza da almeno dieci anni in Italia ovvero cinque anni nella Regione Umbria.

Ai fini della sussistenza di tale requisito si possono cumulare anche periodi di residenza non continuativi sul territorio nazionale o regionale, a decorrere dalla data di inizio della prima residenza.

Il richiedente deve presentare la domanda presso il Comune di residenza.

2) Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

C) Non titolarità, nella Regione Umbria, dei diritti di proprietà, nuda proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su di un alloggio o quota parte di esso adeguato alle esigenze del nucleo familiare anagrafico.

Ai fini del possesso di tale requisito devono sussistere entrambe le seguenti condizioni:

C1) Inadeguatezza dell'alloggio posseduto.

Viene divisa per sedici l'intera superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui È composta l'unità immobiliare. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che siano al di sotto o al di sopra di 0,5.

Il numero ottenuto viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera inadeguato, qualora tale rapporto risulti essere inferiore ai seguenti parametri:

• due vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;

• tre vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;

• quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.

Si considera, altresì, impossidente colui che è comproprietario o nudo proprietario di un alloggio, o quota parte di esso, ma non vi abita, in quanto l'immobile è occupato dall'usufruttuario, dall'altro comproprietario o è locato a terzi.

C2) Reddito dell'alloggio posseduto.

Il nucleo familiare non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, superiore a € 500,00. Si tiene conto esclusivamente degli immobili accatastati alla categoria A).

È in ogni caso adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9.

D) Non essere titolare dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza ministeriale n. 2688 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni o di altri contributi

pubblici concessi ad integrazione del canone d'affitto.

E) Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90%

da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%; ovvero essere percettore di reddito nell'anno di riferimento, e aver percepito nel medesimo anno,un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato con le modalità sotto indicate, non superiore ad Euro 16.400,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24%.

Modalità di determinazione del reddito complessivo

il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi.

a) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi

da lavoro dipendente, vengono detratti € 1000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico e l'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%.

b) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi

da lavoro autonomo, vengono detratti i soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ed € 1000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico.

c) Qualora i redditi siano misti vengono effettuate le decurtazioni di cui al punto a) dal solo lavoro dipendente e di seguito vengono sommati i redditi da lavoro autonomo decurtati dei soli

contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

F) Dimensione dell'alloggio in affitto:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;

- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A1), A8), A9).

Per l'accertamento del requisito di cui al capoverso 1, lett. e l'ammontare del reddito da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali prima della data di

emanazione del bando ed il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per

l'anno antecedente a quello di emanazione del bando (canone di locazione corrisposto nell'anno 2009 e reddito complessivo del nucleo familiare percepito nell'anno 2009).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER PARTECIPARE AL CONCORSO

La domanda deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Anagrafe del Comune e scaricabile di seguito da questo stesso sito:

Modulo domanda per il sostegno alle abitazioni in locazione. (pdf)

Alla domanda deve essere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge.

Il richiedente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 il possesso dei requisiti previsti.

Gli uffici sono a disposizione per l'attività di supporto nella compilazione della domanda.

La domanda dovrà essere spedita al Comune a mezzo raccomandata A.R. entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando e cioè entro il 4 novembre 2010, pena l'esclusione dalla graduatoria, e della data di spedizione farà fede il timbro postale.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

Il Comune, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, effettua l'istruttoria delle domande pervenute e formula le graduatorie relative alle seguenti categorie:

a) - nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile annuo complessivi del nucleo familiare anagrafico, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime I.N.P.S., rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%;

b) - nuclei familiari in possesso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare anagrafico, calcolato con le modalità di cui all'art. 4 comma 4 della L.R. 23/12/1996, N. 33 come modificata dalla L.R. 23/2003, non superiore a € 16.400,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24%;

c) - se nel nucleo familiare sono ricompresi componenti ultrasessantacinquenni o disabili con percentuale di invalidità pari al 100% verrà applicato quanto sancito dall'art. 8 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 755.

Le graduatorie saranno affisse all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune, esaminate le opposizioni, formula le graduatorie definitive che vengono affisse all'Albo Pretorio, e le trasmette alla Regione per consentire la ripartizione dei contributi.

Per quanto non citato nel presente bando, vale quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Regionale 20/12/1999, n. 755 e dalle altre disposizioni regionali in materia.

Comune di San Venanzo (TR) | Piazza Roma, 22 - 05010 San Venanzo (TR) | Tel. 075 875123 - 075 875386 | info@comune.sanvenanzo.tr.it

PEC: comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it - Partita IVA e Codice Fiscale: 00185990553

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