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Ordinanza Sindacale relativa a combustione controllata di sfalci e potature di origine agricola

pubblicato il 13 aprile 2015

IL SINDACO Nella sua qualità di autorità locale di protezione civile, sanitaria e di pubblica sicurezza,

PREMESSO CHE:

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche un sistema di controllo indiretto delle fonti di inoculo atto ad evitare la propagazione di fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;

- la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche;

- sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere famigliare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;

- per le coltivazioni maggiormente presenti nel territorio nazionale la trinciatura della potatura può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando, di conseguenza, le necessità di ricorrere a trattamenti chimici;

- l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti o dissesto idrogeologico;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 256-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, recante “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientane industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate” punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;

- l'attuale formulazione dell'art. 182 del D. Lgs. n. 152/06 esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256-bis del medesimo Decreto il “materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse”, precisando che: «Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)»;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, nelle specifico:

a) l'art. 184, comma 3, lett. a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) l'art. 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura, o per la produzione i energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;

e) gli artt. 256 e 256-bis;

VISTI:

- La direttiva 2000/29/CE, direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

- La L. 21 novembre 2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

- La L. n. 225/92, art. 15;

- Gli artt. 13, 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

RITENUTO NECESSARIO, in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/06 citato:

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo restando il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;

- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;

- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;

- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi, la tutela della pubblica e privata incolumità e la tutela della salute umana;

ORDINA

E' consentita l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro (corrispondenti a tre metri cubi di materiale accatastato per ettaro), dei materiali vegetali di origine agricola costituiti da paglia, sfalci e potature, effettuate nel luogo di produzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) le attività di abbruciatura devono essere fatte sul luogo di produzione;

b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci, la suddetta estinzione può essere accelerata mediante l'utilizzo di acqua o copertura con terra;

c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

d) la combustione deve avvenire ad una distanza non inferiore a 100 metri da edifici di terzi;

e) la combustione è vietata nelle giornate ventose;

f) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;

g) è vietato accendere fuochi entro una fascia di 100 metri dalle strade, autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, e in ogni caso il fumo prodotto dalla combustione non deve provocare pericolo alla circolazione;

h) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;

i) il materiale destinato alla combustione deve essere sufficientemente secco, affinché la combustione possa essere completa e vengano sviluppate limitate quantità di fumo;

AVVERTE

- Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. In tali periodi il divieto sarà disposto con apposita ordinanza del Sindaco;

- Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali;

- L'inadempienza alle presente ordinanza ed alle prescrizioni in essa contenute è punita con la sanzione amministrativa compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- La combustione di materiale vegetale di origine agricola o urbana miscelato ad altre tipologie di rifiuti costituisce attività di combustione illecita di rifiuti ai sensi dell'art. 256-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ed è punita con la reclusione da 2 a 5 anni in caso di rifiuti non pericolosi, e da 3 a 6 anni in caso di rifiuti pericolosi;

- La combustione di materiale vegetale di origine urbana, o comunque proveniente da parchi e aree verdi pubblici e privati, è in ogni caso vietata, ed è punita ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; tali rifiuti vanno smaltiti negli appositi contenitori stradali o tramite servizio su chiamata al Gestore del Servizio Rifiuti o mediante conferimento negli appositi centri di raccolta;

INFORMA Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso antro 60 giorni al TAR o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

INCARICA La polizia Municipale nonché gli altri Organi di Vigilanza, di effettuare accertamenti sulla corretta osservanza della presente ordinanza;

DISPONE Che la presente ordinanza, venga pubblicata all'albo pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso avvisi pubblici e pubblicazione sulla home page del sito del Comune;

Che copia della presente Ordinanza venga comunicata a: Corpo di Polizia Municipale – sede Altri corpi di Polizia.

San Venanzo (Tr), lì 13.4.2015

Il Sindaco F.to Marsilio Marinelli

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