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ICI - Imposta comunale sugli immobili

L'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, va versata dai contribuenti, in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, o in unica soluzione con scadenza 16 giugno, tramite gli appositi bollettini.
Qualora i bollettini non pervenissero a domicilio, possono essere reperiti presso l'Ufficio Tributi del Comune.

Ai sensi dell'Art. 1 del Decreto Legge n° 93 del 27.5.2008 a decorrere dall'anno 2008 sono esclusi dal pagamento dell'I.C.I. tutti gli immobili utilizzati come abitazione principale nonché le relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9 di Per abitazione principale si intende quella dove il contribuente dimora abitualmente e dove, di norma, ha la residenza anagrafica.


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